La decisione della Corte costituzionale
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 174 depositata il 22 ottobre 2026, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 8 della legge n. 604/1966 nella parte in cui subordinava al superamento della soglia dei quindici dipendenti la possibilità di incrementare l'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo fino ai livelli previsti per le imprese più grandi. La pronuncia segue e completa il quadro aperto dalla sentenza n. 118/2025.
Che cosa cambia per i lavoratori
La Corte ha ritenuto che la forbice prevista dalla norma — ordinariamente compresa tra 2,5 e 6 mensilità — non consentiva al giudice di calibrare l'indennità in maniera adeguata rispetto alla gravità dell'illegittimità del licenziamento e all'anzianità di servizio. Di conseguenza, la possibilità di aumentare l'indennità fino a 10 mensilità (per chi ha più di dieci anni di anzianità) e fino a 14 mensilità (per chi supera i venti anni) non potrà più essere vincolata al requisito numerico dei quindici dipendenti.
- Viene eliminata la barriera che riservava indennità più elevate solo ai lavoratori delle imprese con più di 15 dipendenti.
- I giudici del lavoro avranno maggiore margine per personalizzare il risarcimento in base all'anzianità e alla gravità dell'illegittimo licenziamento.
- Si riduce la disparità di trattamento tra lavoratori assunti prima e dopo la riforma del 2015, richiamata nelle pronunce recenti della Corte.
Precedenti e quadro giuridico
La sentenza n. 174/2026 interviene dopo la più nota pronuncia n. 118/2025, con la quale la Consulta aveva già eliminato il limite massimo di sei mensilità previsto dal D.Lgs. n. 23/2015 per i lavoratori soggetti alle tutele crescenti. Con la nuova decisione la Corte affronta ora la disciplina applicabile ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 e mette al centro il principio della personalizzazione del danno e dell'adeguatezza del risarcimento, anche come strumento deterrente nei confronti del datore di lavoro nei casi di licenziamenti con profili gravi di illegittimità.
Implicazioni pratiche e prossime fasi
La pronuncia modifica il criterio che limitava l'accesso a indennità più elevate sulla base della dimensione aziendale, lasciando al giudice un potere più ampio di valutazione. Restano applicabili le altre norme del sistema e il calcolo dell'indennità continuerà a seguire i parametri già previsti dalla giurisprudenza e dalla normativa vigente, salvo ulteriori interventi legislativi o nuove pronunce giudiziarie.
| Situazione prima della sentenza | Situazione indicativa dopo la sentenza n. 174/2026 |
|---|---|
| Indennità ordinaria 2,5–6 mensilità; incremento fino a 10 o 14 mensilità solo se impresa >15 dipendenti | Indennità 2,5–6 mensilità con possibilità per il giudice di aumentare fino a 10 o 14 mensilità anche per imprese sotto la soglia dei 15 dipendenti |
La pronuncia è destinata a incidere sui procedimenti pendenti e su future vertenze per licenziamento nelle piccole imprese, in particolare per i lavoratori con lunga anzianità. Eventuali chiarimenti sull'applicazione pratica arriveranno dalle decisioni successive dei giudici del lavoro e, se del caso, da interventi del legislatore.